1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
«Art. 70-ter. - (Direzione distrettuale antiterrorismo) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 270-bis del codice penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a quattro anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione distrettuale sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa, per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 270-bis del codice penale, i magistrati addetti alla direzione distrettuale.
4. La designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione distrettuale il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».